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Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione edilizia

 

Dal 1 ° marzo 1990, l'amianto è generalmente vietato in Svizzera, ma fino al 1995 c'erano ancora permessi speciali per alcune domande. Ancora oggi non è obbligatorio riabilitare le proprietà contenenti amianto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 59 del Codice delle obbligazioni, i proprietari immobiliari sono tenuti ad eliminare le fonti di pericolo negli edifici. Si raccomanda pertanto di riparare gli inquinanti, in particolare l'amianto, per mantenere l'edificio in uno stato confortevole ed evitare potenziali rischi.

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Obbligo di registrazione per lavori di ristrutturazione

I datori di lavoro sono tenuti a segnalare i lavori di restauro relativi all'amianto prima dell'esecuzione di Suva. I lavori di ristrutturazione segnalabili comprendono: pavimenti spruzzati contenenti amianto, pannelli da costruzione leggeri contenenti amianto da una superficie di 2 m², nonché pavimenti e rivestimenti murali contenenti amianto da una superficie di 5 m².

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Ulteriori informazioni sulla ristrutturazione sono disponibili qui.

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